Didattica Digitale Integrata

Domande frequenti utili ai docenti:

 

C’è l’obbligo da parte dei docenti di attivare modalità didattiche a distanza?

  • Pur rilevando la non obbligatorietà di tale specifico servizio, non ancora formalizzato negli atti normativi dell’Istituto, il DPCM 8 marzo 2020 prevede che le scuole attivino “modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita”. Pertanto è necessario che i docenti, ciascuno in ragione delle proprie competenze in termini di ICT, costituisca ambienti di apprendimento virtuali in cui operare con le proprie classi. Inoltre, come suggerito dal Ministero dell’Istruzione con nota n° 279 dell’8 marzo 2020, l’attività didattica a distanza non deve limitarsi alla mera trasmissione di materiali, ma prevedere diverse modalità di interazione con gli studenti quali video lezioni, chat testuali e video, utilizzo condiviso di strumenti di produttività etc.

    Aggiornamento

    Il D.L. 8 aprile 2020 prevede all’art. 2 c. 3 che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.” Pertanto, a decorrere dalla data del 9 aprile 2020, le attività didattiche a distanza si configurano quale obbligo di servizio del personale docente.

 


 

Le lezioni a distanza devono essere programmate secondo l’orario scolastico in vigore?

  • Non necessariamente. Le attività didattiche possono svolgersi in modalità sincrona oppure asincrona. Nel primo caso, al fine di evitare sovrapposizione delle lezioni per gli studenti, esse vanno programmate secondo l’orario delle lezioni vigente; nel secondo caso ogni studente deciderà l’orario di fruizione dei materiali predisposti dal docente.

 


 

È necessario rispettare l’orario scolastico?

  • In caso di lezioni sincrone che si svolgano al mattino è assolutamente necessario far riferimento all’orario scolastico in vigore; è tuttavia possibile concordare con la classe anche lezioni sincrone pomeridiane ma è opportuno evitare che queste si protraggano oltre il tardo pomeriggio (si consiglia di non andare oltre le ore 18.00).

 


 

È corretto firmare sul registro elettronico?

  • La firma del docente sul registro elettronico non è formalmente richiesta ma non presenta, se apposta, alcuna controindicazione.  La formalizzazione della lezione costituisce invece il riconoscimento del valore dato ad essa dal docente da cui scaturisce la necessità da parte degli studenti di non sottrarsi all’impegno.

 


 

Il docente può firmare sul registro elettronico in relazione a lezioni svolte in modalità asincrona?

  • Sì, nulla lo vieta.

 


 

Si possono riportare gli alunni che partecipano a lezioni sincrone (per le proprie ore) come presenti fuori aula?

  • Sì, è certamente possibile.

 


 

Vanno registrate le assenze degli studenti dalle aule virtuali? E sul registro elettronico?

  • Si consiglia di documentare, con cadenza liberamente scelta da ciascun docente e possibilmente attraverso le funzionalità del registro elettronico, le attività svolte con gli studenti e il livello di partecipazione di questi ultimi al dialogo educativo a distanza; è opportuno quindi anche registrare la loro presenza nell’ambiente di apprendimento utilizzato. La registrazione delle assenze sul registro elettronico, che è altresì consigliata, non serve ai fini del conteggio totale di queste poiché la mera mancata frequenza delle lezioni a distanza non sarà sicuramente considerata ai fini della validità dell’anno scolastico. Tuttavia può servire, ai fini della valutazione finale, avere il dato complessivo relativo alla frequenza reale e virtuale dello studente.

 


 

È possibile valutare uno studente a distanza?

  • Sì, è possibile, soprattutto se la valutazione è riferita ai livelli di competenza raggiunti dallo studente. Di particolare rilievo in merito quanto contenuto nella C.M. n° 279 dell’8 marzo: “Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”

 


 

Possono essere valutate le verifiche scritte svolte a casa dagli studenti?

  • Certamente sì, se non ci si limita a verificare la mera conoscenza ma si richiede agli studenti l’esercizio di una competenza.

 


 

I docenti devono usare obbligatoriamente lo stesso ambiente di apprendimento a distanza?

  • Non necessariamente ma è fortemente consigliato al fine di non disorientare gli studenti con applicazioni e strumenti che hanno logiche di funzionamento diverse.

 


 

È legale collegarsi con video e audio con dei minorenni senza autorizzazione?

  • Certamente. Gli studenti svolgono le loro lezioni a casa sotto la responsabilità dei genitori; questi sono informati delle diverse modalità attraverso le quali si può svolgere la didattica a distanza (C.M. n° 279 dell’8 marzo 2020).